![]() Black List: Elenco dei Paesi a Regime Fiscale Privilegiato - Paradisi Fiscali
(Aggiornato al DM 27 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2010)
![]() I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001. ![]() L'obbligo ha cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore ad Euro 50.000, relativamente a ciascuna delle seguenti categorie:
Individuazione degli Stati e Territori aventi un Regime Fiscale Privilegiato Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e Territori: Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List Art. 1 (Paradisi Assoluti)Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,si considerano Stati e Territori
aventi un Regime Fiscale Privilegiato:
Art. 2 (Paradisi con Esclusioni)Altri Stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/2003 sono:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Art. 3 - Regimi Agevolati di Stati o Territori a Fiscalità non Privilegiata1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e Territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:1) Angola,
con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione
dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni
d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli
investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; (soppresso dal D.M. 27/7/2010) 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929; 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;(soppresso dal D.M. 27/7/2010) 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. DM 23.1.2002 - Paesi nei confronti dei quali si applica il Regime di Indeducibilità dei Costi Art. 1 - Paradisi Fiscali “Assoluti”Art. 2 - Paradisi Fiscali “con Esclusioni”
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; 4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato Art. 3 - Regimi Agevolati di Stati o Territori a Fiscalità Non Privilegiata
1) Angola,
con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione
dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni
d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli
investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle International buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni; 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle International companies esercenti l’attività all’estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 10) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»; 14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. AVVERTENZE LEGALI - Il contenuto del sito web "www.dottoricommercialistilondra.com" è di carattere puramente divulgativo e, pertanto, non costituisce offerta diretta al pubblico e non intende in alcun modo favorire reati fiscali, riciclaggio di denaro, esportazione di capitali, terrorismo ed altri illeciti. Nessuno dei nostri servizi è svolto direttamente in Italia; su richiesta, è possibile unicamente il contatto con professionisti regolarmente abilitati, nostri referenti, dietro rilascio di fattura e regolare pagamento anticipato. La navigazione di questo sito web è subordinata alla conoscenza e piena accettazione delle nostre condizioni di erogazione dei servizi e dell'informativa sul trattamento dei dati. |