The White List - Elenco dei Paesi Extra UE e Territori Stranieriche consentono controlli per le Banche ed i Professionisti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato l'elenco dei Paesi extra Unione Europea con normative antiriciclaggio equivalenti a quella comunitaria, cosidetta "White List".
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011.
Il Decreto individua gli stati extracomunicari con normativa antiriciclaggio equivalente a quella della Comunità europea (Dir 2005/60/CE) in base alla quale risultano possibili le verifiche sui clienti di istituti di credito, intermediari e professionisti. Nella "White List", aggiornata al 28 settembre 2011, risultano presenti i seguenti Stati extra Unione Europea e Territori Stranieri:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 settembre 2011
Individuazione
degli Stati Extracomunitari e dei Territori Stranieri che impongono
obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Vista
la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo;
- Vista la Direttiva 2006/70/CE
della Commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri
tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della
clientela e per l'esenzione nel caso di un'attivita' finanziaria
esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;
-
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione
della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art.
25, comma 2, nonché l'art. 25, comma 1, lettera c) del medesimo decreto
legislativo;
- Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della
Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della Direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- Visto l'accordo
tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri
da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 15
giugno 2011 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della
Direttiva 2005/60/CE;
- Visto il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008 e la necessita' di
modificarlo a seguito del citato accordo raggiunto a margine della
riunione del 15 giugno 2011 del Comitato per la prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Rilevato che
l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori
stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessita' di
operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una
presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di
adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in
detti Stati e territori;
- Considerato altresi' che, nonostante
l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori
stranieri da considerare equivalenti e' ribadito l'obbligo di cui
all'art. 13 della Direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati
di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del
rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono
presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in
detti Stati e territori;
- Vista la necessita' di assicurare
l'uniformita' dell'elenco degli Stati extracomunitari e territori
stranieri da considerare equivalenti redatto a margine della riunione
del 15 giugno 2011 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo e la rilevanza a tale fine della
concertazione con gli Stati membri e con la Commissione europea anche
nell'ipotesi prevista dal successivo art. 3 del presente decreto;
-
Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le
informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale
(GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo
monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base delle
Raccomandazioni e della Metodologia GAFI riviste nel 2003, nonche' le
ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati;
-
Considerato che gli Stati appartenenti all'Area economica europea
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia) sono destinatari della Direttiva
2005/60/CE e a questi fini non sono considerati «terzi»;
-
Considerato che la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione
ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata Direttiva 2005/60/CE ove
si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che uno Stato
extracomunitario non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11,
paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite
a norma del paragrafo 1, lettera b) dell'art. 40 o dell'art. 16,
paragrafo 1, lettera b) della Direttiva stessa o che la legislazione di
tale Stato extracomunitario non consente l'applicazione delle misure
richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti
una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura
di cui all'art. 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima;
- Considerato
che l'art. 33 della citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
prevede che, quando la Commissione adotta una decisione a norma
dell'art. 40, paragrafo 4, della Direttiva 2005/60/CE, i destinatari del
decreto non possano ricorrere a soggetti terzi dello Stato
extracomunitario oggetto della decisione per l'assolvimento degli
obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo
decreto;
- Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e
finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno
assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art.
25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal
caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque
informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare
di misure semplificate;
- Considerato che l'art. 11, comma 4 del
citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede l'obbligo
per le succursali italiane degli intermediari finanziari aventi sede in
uno Stato estero di cui all'art. 11, comma 1, lettera n), e comma 2,
lettera d), di osservare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure
equivalenti a quelle stabilite dal decreto prevedendo altresi'
l'obbligo, per tali soggetti, di dare notizia all'autorità di vigilanza
di settore, qualora la legislazione dello Stato estero non consenta
l'applicazione di misure equivalenti;
- Considerato che l'art.
29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di
evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della
clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli
obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di
adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili
finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e
le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che
ricorrono a terzi;
- Considerato che l'art. 32 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi»
devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della
Direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato
extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione
professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino
misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione
dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e
che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei
requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva
medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga
obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231;
- Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 6 luglio 2011;
Decreta:
Articolo 1
Gli Stati extracomunitari
che sono attualmente considerati come stati che impongono obblighi
equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il
controllo del rispetto di tali obblighi sono:
- Australia
- Brasile
- Canada
- Hong Kong
- India
- Giappone
- Repubblica di Corea
- Messico
- Federazione Russa
- Singapore
- Stati Uniti d'America
- Repubblica del Sudafrica
- Svizzera
Articolo 2
La lista di cui all'articolo precedente include, con i medesimi effetti
indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori: - Mayotte
- Nuova Caledonia
- Polinesia Francese
- Saint-Pierre e Miquelon
- Wallis e Futuna
- Aruba
- Curacao
- Sint Maarten
- Bonaire
- Sint Eustatius
- Saba
Articolo 3
L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetta a revisione periodicamente,
sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale,
delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale
(GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo
monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori
informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2011 Il Ministro: Tremonti
AVVERTENZE LEGALI - Il contenuto del sito web "www.dottoricommercialistilondra.com" è di carattere puramente divulgativo e, pertanto, non costituisce offerta diretta al pubblico e non intende in alcun modo favorire reati fiscali, riciclaggio di denaro, esportazione di capitali, terrorismo ed altri illeciti. Nessuno dei nostri servizi è svolto direttamente in Italia; su richiesta, è possibile unicamente il contatto con professionisti regolarmente abilitati, nostri referenti, dietro rilascio di fattura e regolare pagamento anticipato. La navigazione di questo sito web è subordinata alla conoscenza e piena accettazione delle nostre condizioni di erogazione dei servizi e dell'informativa sul trattamento dei dati.
|