Trust in Italia

Il Trust in Italia

Esiste la Legge sul Trust in Italia?

L'ordinamento giuridico italiano non ha emanato una legge sui Trust, pur avendola disciplinata con delle circolari ministeriali dell'Agenzia delle Entrate dal punto di vista fiscale; tuttavia, viene riconosciuta la validità del medesimo anche se istituito sulla base di una Legge straniera (es.: Legge Britannica), avendo ratificato la “Convenzione relativa alla legge applicabile ai Trust e al loro riconoscimento” sottoscritta all’Aja il 1° luglio 1985 (ratificata dall’Italia con Legge 16 ottobre 1989 n. 364), in vigore dal 1° gennaio 1992.

La mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme equitative non è di ostacolo all'utilizzo del Trust; nel diritto italiano l'istituto del Trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità.

A cosa serve l'istituto giuridico del Trust?

ll "Trust" è un rapporto giuridico fiduciario, con negozio unilaterale, il cui obiettivo è quello di proteggere (segregare) alcuni beni e/o diritti appartenenti ad una persona fisica:

  • a favore di soggetti terzi, o

  • ad uno scopo individuato.

Quali ragioni spingono a costituire un Trust?

Una persona costituisce un Trust per diverse ragioni:

  • un professionista che svolge un’attività rischiosa (come i broker, gli imprenditori) ed intende salvaguardare il patrimonio dall’aggressione di terze persone (creditori, clienti che hanno perso tutto con gli investimenti finanziari), oppure desidera semplicemente proteggere il proprio capitale affidando la gestione, previa intestazione, ad un fiduciario;

  • un medico, un avvocato, un commercialista, un architetto sono soggetti a numerose responsabilità che potrebbero comportare eventuali richieste di risarcimento danno e, per non pregiudicare i beni personali, può decidere di costituire un Trust;

  • un imprenditore conosce le difficoltà che esistono sul mercato, ma per fare impresa (evitando di rimetterci con il pignoramento del proprio patrimonio) cerca di tutelarsi ricorrendo al Trust.

Come funziona il Trust?

Con il Trust il patrimonio viene trasferito ad un’altra persona che ha l’obbligo di gestirlo diligentemente a favore di un terzo individuo, il c.d. Beneficiario.

Chi dispone dei beni e ne trasferisce l’intestazione si chiama Settlor (Disponente), il nuovo titolare diventa Trustee ed il Beneficiario "Beneficiary".

Oggetto del Trust possono essere beni (mobili ed immobili) oppure diritti, ma chi ne acquista la proprietà non può utilizzarli a proprio piacimento; deve amministrarli per uno scopo oppure in maniera tale che il Beneficiario potrà goderne secondo quanto pattuito.

Chi può essere nominato Trustee?

Il ruolo di Trustee è, di solito, assegnato ad una persona fisica di cui il Disponente ha la massimo fiducia; può trattarsi di un familiare in grado di svolgere tale compito., oppure di un professionista con profilo adeguato.

Tale incarico può essere assegnato anche ad una società (Trust Company), che ha come oggetto sociale l’assunzione del ruolo di Trustee.

L'obiettivo principale del Trustee è quello di amministrare il patrimonio destinato conformemente a quanto previsto nell’atto istitutivo del Trust.

Quali sono le analogie e differenze con il mandato fiduciario?

Si ritiene, a torto, che il Trust sia l'equivalente anglosassone del mandato fiduciario di diritto continentale; in realtà, le differenze sono molto profonde.

Nel mandato fiduciario la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi.

Nel Trust, invece, il Trustee è pieno proprietario del bene in Trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di Trust (Deed of Trust) da esercitare nell'interesse del Beneficiary; il Trustee può alienare, permutare, affittare, dare a garanzia i beni in Trust (alle condizioni del Disponente e se ciò è funzionale alle volontà espresse nell'atto istitutivo del Trust (Deed of Trust) dallo stesso Disponente).

Come regolamenta il Fisco italiano il Trust?

Sulle modalità di funzionamento del Trust dal punto di vista fiscale, da parte dell'Agenzia delle Entrare in Italia, si rimanda a quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Trust n. 34/E del 20 ottobre 2022.

Il Trust costituisce un negozio giuridico semplice e conveniente per chi intende proteggere il proprio patrimonio a favore di uno o più Beneficiari; per tale motivo è opportuno, per chiunque, valutarne l'uso per "segregare" i propri beni e diritti realizzati con una vita di sacrifici al fine di poter supportare, nel rispetto delle leggi vigenti, le attuali esigenze familiari e quelle delle future generazioni.

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